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Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.

59298
Stato 50 occorrenze
  • 1963
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
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Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.

La Regione ha facoltà di concorrere con propri contributi allo sviluppo dell'istruzione universitaria, nell'ambito della Regione stessa.

Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.

Sono devolute alla Regione le seguenti quote fisse dei sottoindicati proventi dello Stato, riscossi nel territorio della Regione stessa: 1) nove

Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.

Il Commissario del Governo nella Regione, oltre ad esercitare le funzioni demandategli dal presente Statuto: 1) coordina, in conformità alle

Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.

Il Governo della Repubblica può chiedere il parere della Giunta regionale su altre questioni che interessano la Regione, o la Regione e lo Stato.

Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.

Le Provincie ed i Comuni della Regione sono Enti autonomi ed hanno ordinamenti e funzioni stabilite dalle leggi dello Stato e della Regione.

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Potestà della Regione

Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.

Sono trasferiti alla Regione i beni immobili patrimoniali dello Stato, che si trovano nel territorio della Regione, disponibili alla data di entrata

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Costituzione della Regione

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della Regione, e, in ogni caso, sentita la Regione.

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Organi della Regione

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Finanze - Demanio e patrimonio della Regione

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Rapporti tra Stato e Regione

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Organi della Regione - Costituzione e attribuzioni

Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.

Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.

Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.

Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in conformità delle leggi dello Stato che disciplinano le

Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.

La Regione può prendere visione delle operazioni di accertamento compiute dagli uffici tributari dello Stato e fornire ad essi dati ed informazioni

Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.

La Regione ha per capoluogo la città di Trieste.

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territorio di Trieste - esclusi quelli spettanti al Prefetto e quelli trasferiti alla Regione - saranno esercitati dal Commissario del Governo nella

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I consiglieri regionali rappresentano la intera Regione senza vincolo di mandato.

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La Regione e la Provincia decentreranno in detto circondario i loro uffici.

Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie di bilancio della Regione.

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Hanno diritto a partecipare al referendum tutti gli elettori della Regione.

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Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale ed il suo Presidente.

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I provvedimenti emanati dalla Regione in base all'articolo 10 non sono definitivi.

Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.

Sono elettori del Consiglio regionale gli iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.

Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.

Il Consiglio regionale approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione, il proprio regolamento interno.

Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.

E' istituito, nella Regione, un Commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione stessa. Il Commissario è un funzionario dello Stato

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della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione».

Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.

Con legge regionale saranno stabilite le modalità per l'inquadramento nei ruoli organici della Regione del personale indicato dall'articolo 67.

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Per il personale statale inquadrato nei ruoli organici della Regione si opera una corrispondente riduzione nei ruoli organici dello Stato.

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Lo Stato può, con legge, delegare alla Regione, alle Provincie ed ai Comuni l'esercizio di proprie funzioni amministrative.

Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.

Il Consiglio regionale, entro il 31 dicembre, approva il bilancio di previsione della Regione per il successivo esercizio predisposto dalla Giunta

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La Regione, previe intese col Ministro per le finanze, può affidare ad organi dello Stato l'accertamento e la riscossione di propri tributi.

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Le spese sostenute dalle Provincie, dai Comuni e da altri enti per le funzioni delegate sono a carico della Regione.

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La Regione provvederà alla prima costituzione dei propri uffici, di norma, con personale comandato dai Comuni, dalle Provincie e dagli uffici dello

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Le spese relative al primo impianto dell'organizzazione regionale sono anticipate dallo Stato sulle quote dei proventi spettanti alla Regione, in

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Ferme restando le disposizioni sull'uso della bandiera nazionale, la Regione ha un proprio gonfalone ed uno stemma, approvato con decreto del

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La Regione ha facoltà di adeguare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione e di

Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.

Nelle materie attribuite alla competenza della Regione, fino a quando non sia diversamente disposto con legge regionale, si applicano le leggi dello

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Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative, attribuite alla Regione, e le altre funzioni, conferitegli dalla Costituzione, dal presente

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Il Consiglio regionale, in materie estranee alla sua competenza, ma che presentano particolare interesse per la Regione, può formulare progetti di

Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.

La Regione ha una propria finanza, coordinata con quella dello Stato, in armonia con i principi della solidarietà nazionale, nei modi stabiliti dagli

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riguardano particolarmente la Regione.

Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.

La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Provincie ed ai Comuni, ai loro consorzi ed agli altri enti locali, o

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Regione.

Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.

trasporti che interessano in modo particolare la Regione.

Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.

La Regione comprende i territori delle attuali province di Gorizia e di Udine e dei comuni di Trieste Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorlìgo

Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.

La Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie in cui ha potestà legislativa a norma degli articoli 4 e 5 salvo quelle attribuite agli

Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.

Il controllo sugli atti degli Enti locali è esercitato da organi della Regione nei modi e nei limiti stabiliti con legge regionale in armonia con

Legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1. Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.

Per provvedere a scopi determinati, che non rientrano nelle funzioni normali della Regione, e per la esecuzione di programmi organici di sviluppo, lo

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